Art. 47.
(Partecipazione agli utili d'impresa).

      1. In assenza di apposita regolamentazione privata, le persone che collaborano all'impresa del convivente o di altra persona che fa parte del medesimo nucleo stabile hanno diritto a partecipare agli utili che ne derivano, in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.